Viene esaminato il ricorso presentato dalla procura generale di Milano contro il decreto con cui la Corte d’appello di Milano, il 9 luglio, ha dato il via libera all’interruzione del trattamento sanitario.
Vediamo le tappe che hanno portato all’approdo in Cassazione:
- GENNAIO 1992: La notte del 18 gennaio Eluana Englaro, 20 anni, finisce con la sua macchina contro un palo. Viene ricoverata a Lecco, ha un grave trauma cranico e finisce in stato vegetativo permanente, senza alcuna speranza di riprendere coscienza, alimentata da un sondino nasogastrico.
- GENNAIO 1993: La diagnosi diventa definitiva: dopo un anno dall’incidente Eluana si trova in uno stato vegetativo permanente.
- 1997: Il padre, Beppino Englaro, diventa tutore di Eluana. Vuole ottenere l’autorizzazione a rifiutare l’alimentazione artificiale.
- MARZO 1999: Prima il Tribunale di Lecco, poi la Corte d’Appello di Milano rigettano le richiesta di interruzione delle cure.
- DICEMBRE 2003: Il ricorso di Englaro viene dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello del Tribunale civile di Milano per la seconda volta: quello verso Eluana non è accanimento terapeutico perché non è curata con farmaci ma solo alimentata artificialmente.
- MARZO 2004: Il padre di Eluana e la madre, Saturna Minuti, rivolgono un appello al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, chiedendo la sospensione dell’alimentazione artificiale.
- APRILE 2005: Anche la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Beppino Englaro.
- OTTOBRE 2007: Dopo 15 anni, la Cassazione apre uno spiraglio per le richieste di Beppino Engalro, accogliendo la tesi della famiglia e disponendo un nuovo processo. Per la Cassazione il giudice può, su istanza del tutore, autorizzare l’interruzione in presenza di due circostanze: la condizione di stato vegetativo della paziente apprezzata clinicamente come irreversibile e l’accertamento, sulla base di elementi tratti dal vissuto della paziente che dimostrino che Eluana, cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento.
- LUGLIO 2008: La Corte d’Appello civile di Milano da’ il via libera a chiedere la sospensione delle cure che tengono in vita Eluana.
- AGOSTO 2008: Camera e Senato propongono un conflitto tra poteri dello stato alla Corte Costituzionale contro le sentenze della Cassazione del 2007 e della Corte d’Appello civile di Milano.
- SETTEMBRE 2008: La Procura Generale di Milano ricorre in Cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello civile a ‘favore’ di Beppino Englaro. Successivamente chiede la sospensione del decreto che autorizza il padre a chiedere la sospensione delle cure se avesse trovato un hospice dove dar seguito alle sue volontà.
- OTTOBRE 2008: La Corte d’Appello Civile non interviene sulla sospensione richiesta dalla Procura Generale perché sono venuti meno i caratteri di urgenza. La sera stessa, la Corte Costituzionale boccia i ricorsi di Camera e Senato in merito tra poteri dello Stato.
Secondo il procuratore generale della Cassazione, Domenico Iannelli, è “inammissibile” il ricorso portato avanti dalla procura di Milano. Se, infatti, la Corte di Cassazione dovesse accogliere il ricorso della Procura di Milano, dovrebbe accogliere il primo motivo del ricorso, ovvero se sussistano le “effettive condizioni di irreversibilità dello stato vegetativo permanente” di Eluana. Il che, dopo 16 anni, sembrerebbe ridicolo mettere ancora in discussione.
Se le sezioni unite civili della Cassazione, che dovrebbero decidere in tempi brevi ma non in giornata, daranno il via libera alle richieste di Iannelli, Beppino Englaro potrebbe finalmente interrompere le cure.
Intanto il Vaticano pontifica:”Se interrompete le cure, ucciderete la ragazza!”