Eluana Englaro: Finalmente il “sì” definitivo della Cassazione

La Cassazione ha autorizzato i medici a sospendere l’alimentazione, giudicando “inammissibile” il ricorso della Procura di Milano.

Diventa quindi definitivo il decreto della Corte di Appello di Milano che, già nel luglio scorso, aveva autorizzato la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale ad Eluana.
Dopo aver ricostruito la volontà di Eluana tramite testimonianze e dopo aver stabilito che si tratta di stato vegetativo permanente, l’autorizzazione a sospendere alimentazione e idratazione è arrivata, senza la possibilità di altri ricorsi.

«Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno depositato in data odierna la sentenza n. 27145/08 che ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione all’ impugnazione il ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Corte di Appello di Milano avverso il decreto del 25 giugno – 9 luglio 2008 con il quale la corte di appello di Milano ha autorizzato il distacco del sondino della paziente, in stato vegetativo permanente».

La decisione, quindi, è stata presa solamente i base a caratteri giuridici, riguardanti, come precisava il pg Iannelli, l’ammissibilità o meno del ricorso della Procura di Milano. La Procura non era legittimata ad impugnare la decisione della Corte d’Appello, in quanto il caso Englaro non è di interesse pubblico, ma è soggettivo e individuale. La Procura quindi non era giustificata a fare ricorso in sede civile. Soltanto con una risposta positiva della Cassazione circa l’ammissibilità del ricorso della Procura avrebbe spostato la decisione verso la verifica, ennesima, della condizione dello stato di Eluana, ovvero se si tratti di uno stato vegetativo permanente o meno.
Finalmente Eluana può morire. Finalmente, perché ci sono dovuti ben 17 anni per applicare un articolo della nostra amata Costituzione, l’Articolo 32: Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Alimentazione e idratazione non possono non essere considerati trattamenti medici. Sfido chiunque, che non abbia competenze mediche, ad attuare questi trattamenti.

Pronti i commenti inutili e la disinformazione dilagante:

  • Sottosegretario all’Interno Alfredo Mantovano:”Una parte della magistratura rifiuta la tutela della vita umana, privilegia forme più o meno velate di eutanasia e di omicidio del consenziente, impone questa sua opzione al Paese violando le leggi in vigore”.
  • Luca Volontè (UDC):”La Cassazione autorizza il primo omicidio di stato in nome del popolo italiano”.
  • L’associazione Scienza e Vita parla di una esecuzione pubblica con testimoni, poiché “si tratta di una vera e propria condanna a morte in età repubblicana”.
  • Bertolini (PDL):”Davvero non pensavamo si arrivasse a tanto. La Cassazione firma la condanna a morte di Eluana Englaro ed apre una ferita profonda nel Paese difficilmente rimarginabile. La decisione della Suprema corte segna l’entrata in vigore dell’eutanasia nel nostro Paese. Con questa sentenza si afferma una cultura della morte che noi respingiamo con forza ed indignazione. Un precedente pericoloso che non riguarda soltanto Eluana ma migliaia di malati terminali in Italia. Speriamo non si scateni un effetto domino difficilmente controllabile”.
  • Il Giornale così titola:”Eluana, la Cassazione: sì all’eutanasia Sdegno del Vaticano: “Gravità assoluta”“.

Lasciando perdere le facili critiche a queste dichiarazioni (fra le tante: la differenza tra uccidere e lasciar morire; la differenza fra pratiche eutanasiche e sospensione delle cure; l’argomentazione dell’indispobililità della vita, arma a doppio taglio per i suoi sostenitori) vorrei lasciarvi con Hans Jonas, Il diritto di morire, autore che seppur contrario alle pratiche eutanasiche, di fronte a casi come il coma irreversibile scrive:

In tali situazioni limite […] non solo è lecito sospendere quei mezzi straordinari, ma doveroso, nei confronti del paziente al quale si deve consentire morire; l’interruzione della conservazione artificiale non è opzionale ma obbligatoria. Perché qualcosa come un diritto di morire si lascia in definitiva stabilire proprio in nome e in difesa della persona che il paziente era e la cui memoria viene offuscata dalla degradazione di una simile prolungata sussistenza.

Nella speranza che si arrivi ad una legge.

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